Sanzioni


 Sanzioni Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000, pari a euro 258, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.
Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La sanzione del 30 per cento è ridotta:

  • al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
  • al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell’esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

In caso di violazione dell’obbligo di corretta indicazione del codice fiscale proprio o di altri soggetti o dei dati anagrafici che impedisca l’individuazione ai fini dell’attività di accertamento della determinazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento del tributo si applica la sanzione da lire 200.000, pari a euro 103, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065.
Si richiama l’attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall’art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

 

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