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Sanzioni Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000,
pari a euro 258, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065, se nella dichiarazione
sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti
per l’individuazione del contribuente nonché per la determinazione del
tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro
elemento prescritto per il compimento dei controlli.
Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello
accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito
superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal
100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito.
La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite
detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche
se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. Nei casi
di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle
imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa
pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo.
Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli
automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La sanzione del 30 per cento è ridotta:
- al
10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione
automatica effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600
del 1973;
- al
20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta
giorni dal ricevimento dell’esito del controllo formale della dichiarazione,
effettuato ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
In caso
di violazione dell’obbligo di corretta indicazione del codice fiscale
proprio o di altri soggetti o dei dati anagrafici che impedisca l’individuazione
ai fini dell’attività di accertamento della determinazione della base
imponibile, dell’imposta e del versamento del tributo si applica la sanzione
da lire 200.000, pari a euro 103, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065.
Si richiama l’attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste
dall’art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione
dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di
omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione
di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito
delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate
tali.
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