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A partire dal mese di luglio sugli emolumenti corrisposti in tale mese,
il sostituto d’imposta deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le
somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo
di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all’Irpef,
di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata.
Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal
mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua,
maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà
trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a
titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef.
Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata
di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato
nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre
e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che
non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta
entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo
che eventualmente ritiene dovuto.
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