Il controllo del prospetto di liquidazione


Entro il 15 giugno il sostituto d’imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati. Entro il 20 giugno il Caf consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 rettificativo.
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può:

  • presentare entro il 31 ottobre un Mod. 730 integrativo quando l’integrazione comporta un maggiore rimborso o un minor debito (ad esempio, per oneri non precedentemente indicati). Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve barrare l’apposita casella “730 integrativo” ed esibire la documentazione necessaria al CAF per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata; se l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
  • presentare un Mod. UNICO 2002 Persone fisiche, quando l’integrazione comporta un maggiore debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta. Se l’integrazione è effettuata dopo gli ordinari termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO 2002 Persone fisiche, la violazione può essere regolarizzata attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

ATTENZIONE

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.

Per consentire il controllo del prospetto di liquidazione rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, si forniscono, in Appendice, le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell’imposta.

 

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