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Entro il 15 giugno il sostituto d’imposta consegna al contribuente cui
ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto
di liquidazione Mod. 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi
che saranno effettuati. Entro il 20 giugno il Caf consegna al contribuente
cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto
di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti
presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate
le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati
dal Caf e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati
dal sostituto d’imposta. Si consiglia di controllare attentamente la copia
della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto
che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali
errori in essi contenuti.
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato
l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso,
affinché questi elabori un Mod. 730 rettificativo.
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da
indicare nella dichiarazione, può:
- presentare
entro il 31 ottobre un Mod. 730 integrativo quando l’integrazione comporta
un maggiore rimborso o un minor debito (ad esempio, per oneri non precedentemente
indicati). Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf anche
in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente
che presenta il Mod. 730 integrativo deve barrare l’apposita casella
“730 integrativo” ed esibire la documentazione necessaria al CAF per
il controllo della conformità dell’integrazione effettuata; se l’assistenza
era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
- presentare
un Mod. UNICO 2002 Persone fisiche, quando l’integrazione comporta un
maggiore debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in
parte non indicati) e pagare direttamente le somme dovute, compresa
la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Mod. 730,
che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta. Se l’integrazione
è effettuata dopo gli ordinari termini previsti per la presentazione
del Mod. UNICO 2002 Persone fisiche, la violazione può essere regolarizzata
attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
ATTENZIONE
La presentazione
di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con
la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo del sostituto
d’imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base
al Mod. 730.
Per consentire
il controllo del prospetto di liquidazione rilasciato dal soggetto che
ha prestato l’assistenza fiscale, si forniscono, in Appendice, le tabelle
relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell’imposta.
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