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Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare
il Mod. 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Mod. 730-1,
concernente la scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef.
A tal fine può essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza
recante l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto per mille
dell’Irpef”, il cognome, il nome, il codice fiscale del dichiarante e
l’anno di presentazione della dichiarazione. La scheda va consegnata anche
se non è espressa alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale
ed i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta
le schede per la destinazione dell’otto per mille devono essere inserite
in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.
Al sostituto d’imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria
relativa alla dichiarazione.
Chi si rivolge ad un Caf può consegnare il modello debitamente compilato,
in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf, oppure può chiedere assistenza
per la compilazione. Il contribuente deve presentare al Caf la scheda
per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef (Mod. 730-1),
anche se non è espressa la scelta. Il contribuente deve sempre esibire
al Caf la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità
dei dati esposti nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad
esempio, è costituita:
- dalle
certificazioni (quali il CUD 2002 o il CUD 2001) attestanti le ritenute;
- da
scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non
va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti
dal sostituto d’imposta in sede di determinazione del reddito. Non va,
altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto
ad una detrazione d’imposta, già attribuita dal sostituto d’imposta
all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede
di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente
del sostituto d’imposta;
- per
le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute
dei bonifici bancari, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione,
dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio
sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal
condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino
e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è
stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette
competente la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi
sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita
anche da una certificazione dell’amministratore di condominio che attesti
di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione
del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può tener conto
ai fini della detrazione;
- dagli
attestati di versamento d’imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
- dalle
dichiarazioni Mod. UNICO in caso di eccedenze d’imposta per le quali
si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione
idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli
stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
ATTENZIONE
La documentazione
deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale
l’amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione
di quest’anno, fino al 31 dicembre 2006.
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