Come si presenta


Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare il Mod. 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Mod. 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef. A tal fine può essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza recante l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome, il codice fiscale del dichiarante e l’anno di presentazione della dichiarazione. La scheda va consegnata anche se non è espressa alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’otto per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.
Al sostituto d’imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione.
Chi si rivolge ad un Caf può consegnare il modello debitamente compilato, in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il contribuente deve presentare al Caf la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef (Mod. 730-1), anche se non è espressa la scelta. Il contribuente deve sempre esibire al Caf la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

  • dalle certificazioni (quali il CUD 2002 o il CUD 2001) attestanti le ritenute;
  • da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d’imposta, già attribuita dal sostituto d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta;
  • per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;
  • dagli attestati di versamento d’imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
  • dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di eccedenze d’imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

ATTENZIONE

La documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l’amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest’anno, fino al 31 dicembre 2006.

 

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