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Possono
utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2002 sono:
•
lavoratori dipendenti o pensionati;
• soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro
dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità
di mobilità, ecc.);
• soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di
prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
• sacerdoti della Chiesa cattolica;
• giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche
pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili. I lavoratori con contratto
di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono
presentare il Mod. 730:
• al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese
di aprile al mese di luglio 2002;
• ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendente)
se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio
2002 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo esclusivamente ad un Caf-dipendenti,
i soggetti che nel 2002 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente di cui all’art. 47, comma 1, lett. c-bis), del Tuir
– già definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno
nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2002 e
conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. I soggetti
che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci,
compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti
ricorrono le condizioni sopra indicate.
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